Condizioni di vendita

Le presenti condizioni generali di vendita regolano le condizioni contrattuali relative all’acquisto ed all’utilizzo degli skipass e delle tessere della stazione di sport invernali di Campocatino. Entrambi sono titoli di trasporto per persone che consentono di utilizzare gli impianti di risalita di Campocatino.

La Campocatino 360 srl è titolare del contratto di concessione ed utilizzo degli impianti di Campocatino e come tale assieme agli utenti sono gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto, per il quale è esclusa ogni partecipazione e responsabilità da parte di terzi.

Lo skipass è un documento strettamente personale e reca il nome e cognome e/o la foto del titolare. Non può essere ceduto a terzi neppure a titolo gratuito, né scambiato o alterato. Il periodo di validità dello skipass non può essere modificato.

La stagione sciistica ordinaria inizia il 05/12/2015 e si conclude il 17/04/2016. Lo skipass stagionale e gli skipass plurigiornalieri hanno validità durante l’intero periodo della stagione sciistica come sopra definita e ne viene garantita l’accettazione sugli impianti in funzione. Prima della data d’inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. In tali casi, gli skipass stagionali, plurigiornalieri e le altre tipologie di skipass posti in vendita verranno accettati dall’apertura di questi fino al 01/05/2016 sugli impianti in funzione. All’inizio ed alla fine della stagione (in particolare dopo il 27/03/2016) è possibile la chiusura di singoli impianti, nonché la limitazione dell’area sciabile, oltre che per i motivi indicati all’art. 17, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e di sicurezza. L’eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dalla direzione della stazione.

Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Junior (J) e Bambini (B), nei casi e nella misura indicata nei fogli illustrativi, è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) nonché lo stato di famiglia per casi specifici, attestanti i presupposti per la concessione del suddetto sconto, secondo quanto riportato nei listini prezzi presenti nei punti vendita nonché sul sito internet “www.campocatino.eu” (da qui in poi anche “il sito internet”). Lo skipass gratuito per Under 6, giornaliero e plurigiornaliero, viene concesso a fronte dell’esibizione del corrispondente tesserino sanitario ed esclusivamente ad uno dei genitori o ad un esercente la patria potestà.

Con la sottoscrizione per accettazione degli skipass gratuiti concessi agli Under 6 nati dopo il 01/01/2010, il firmatario accettante dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili (artt. 2047 e 2048 c.c.) connesse alla sorveglianza del minore, anche nell’uso degli impianti, nonché delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 così come successivamente modificata e integrata e di tutte le disposizioni, anche regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto del bambino avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell’accompagnatore maggiorenne.

Qualora l’acquisto dello skipass avvenga tramite e-ticketing (acquisto online) ed alcuni dati comunicati dall’utente siano errati e sia necessario emettere uno skipass sostitutivo, sarà dovuto, a titolo di contributo spese di segreteria ed amministrative, un importo di € 10.00 per ogni skipass da sostituire.

Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze. Vanno osservate in ogni caso le disposizioni per i viaggiatori esposte alla partenza di ogni impianto.

Ad ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire lo skipass acquistato e consentire la propria identificazione.

Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass comporta il loro ritiro immediato, l’annullamento o la sospensione. In caso di abuso con skipass gratuiti concessi ai bambini di età inferiore agli 6 anni (nati dopo il 01/01/2010), viene bloccato e/o ritirato . Gli skipass possono altresì essere ritirati o sospesi dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre od avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p. es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.

Gli skipass inutilizzati o soltanto parzialmente utilizzati, ritirati, annullati, sospesi o deteriorati deliberatamente non vengono sostituiti o rimborsati.

In caso di smarrimento di skipass stagionali e plurigiornalieri, quindi con esclusione delle tessere con validità pari od inferiore ad un giorno, è possibile richiedere la sostituzione, presso la biglietteria centrale, mediante presentazione di un valido documento di riconoscimento nonché di apposita denuncia di smarrimento presentata presso le autorità competenti. In tal caso sarà bloccato il vecchio skipass e rilasciato uno nuovo. Gli skipass sostituiti saranno validi a partire dal giorno successivo a quello della richiesta e conseguente disattivazione della tessera smarrita. Per spese di segreteria verrà richiesto l’importo di € 10.00. Tale somma non sarà restituita neanche nel caso di ritrovamento dello skipass originale.

Solo in caso di infortunio sciistico è possibile il parziale rimborso dello skipass. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna e richiesta di rimborso. Per tale motivo gli skipass giornalieri ed plurigiornalieri non possono essere rimborsati. La richiesta, da presentarsi presso la biglietteria centrale, entro 15 giorni dall’infortunio, deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • supporto materiale dello skipass;
  • copia del verbale di infortunio rilasciato dagli addetti al soccorso piste o certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall’ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovanti la natura sciistica dell’infortunio tale da impedire la prosecuzione dell’attività sportiva.

Gli accompagnatori dell’infortunato non hanno diritto al rimborso. Il rimborso degli skipass stagionali viene determinato dividendo il prezzo complessivo dello skipass stagionale per 20 (considerando quale uso ordinario dello skipass la fruizione di 20 giornate sciistiche) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 20 giorni non viene rimborsato. L’ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili della stagione.

Il supporto magnetico dello skipass viene venduto allo sciatore e quindi diventa di sua esclusiva proprietà e ne è direttamente responsabile della buona conservazione dello stesso.

Lo skipass a valore, quale documento di trasporto, assolve la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.

Non è garantito il funzionamento ininterrotto e durante l’intera stagione invernale, come definita all’art. 5, di tutti gli impianti di risalita e l’agibilità di tutte le piste del comprensorio di Campocatino essendo gli stessi condizionati da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali – a titolo meramente esemplificativo – le condizioni meteorologiche, di innevamento, di sicurezza, guasti all’impianto, disponibilità delle fonti energetiche, disposizioni delle autorità ed impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore.

Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. La scelta corretta dell’itinerario e l’andatura dell’utente devono essere adeguati alle proprie capacità, alle condizioni delle piste da sci, allo stato di innevamento e alla segnaletica, al meteo, alla visibilità ed essere commisurati all’orario di apertura degli impianti. Ogni sciatore deve inoltre attenersi alla normativa provinciale e regionale in materia, alle regole di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 e successive modifiche nonché alle regole di buon comportamento esposte negli uffici vendita, presso gli impianti o sul sito internet.

La classificazione delle piste nelle cartine sciistiche è puramente indicativa.

Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste al di fuori dell’orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili delle eventuali conseguenze dannose di tale violazione sia civilmente che penalmente.

I prezzi per l’acquisto dello skipass potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario, economico o sociale.

Con l’acquisto e/o utilizzo dello skipass l’utente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le presenti condizioni generali di vendita, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet.

Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti condizioni generali di contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i giudici del Tribunale di Frosinone.